» In cosa consistono le agevolazioni?
» Quali sono i requisiti tecnici dell’intervento di sostituzione?
» Quali interventi rientrano nelle agevolazioni?
» Quali sono i documenti necessari?
» Quali sono le modalità di pagamento?
» Chi può usufruire della detrazione fiscale?
» Quali sono gli incentivi per i condomini?
Una detrazione fiscale dall’Irpef del 50% dell’importo sostenuto per le spese per la sostituzione di finestre e gli infissi per un importo massimo di 60.000 euro, distribuite in 10 anni.
Requisito per poter beneficiare dello sconto fiscale è che le finestre comprensive di infissi rispettino i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2010.
Requisiti generali
dell’immobile:
» deve essere già esistente o in costruzione o con richiesta di accatastamento in corso;
» non devono esserci pendenze o eventuali tributi non pagati;
» deve avere un impianto di riscaldamento.
Requisiti dell’intervento:
» l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
» deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
» deve assicurare un aumento dell’efficienza energetica dell’immobile come da Decreto 26 gennaio 2010.
La sostituzione di serramenti e dei portoni d’ingresso a condizione che si trattino di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Si possono detrarre anche scuri, persiane e cassonetti con le tapparelle incorporati al serramento.
Per poter beneficiare della detrazione fiscale è necessario produrre i seguenti documenti:
» Certificazione realizzata da un tecnico abilitato completa del valore di trasmittanza dei nuovi infissi e della dichiarazione che tale valore rispetta il limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
» Altrimenti basta la certificazione del produttore degli infissi che attesta il rispetto dei requisiti.
» Servirà inoltre un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi.
» I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale anche on-line; Nel bonifico bancario o postale bisognerà indicare la causale del versamento e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
» I contribuenti titolari di reddito d’impresa possono pagare con qualsiasi modalità purché forniscano una documentazione idonea.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d’impresa (società di persone, società di capitali) che possiedono l’immobile, le persone fisiche, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, i titolari di un diritto reale sull’edificio, i condomini per le parti comuni, gli inquilini, coloro che hanno l’unità immobiliare in comodato d’uso, i familiari conviventi con il possessore dell’immobile oggetto di intervento che sostengono e compartecipano alla spesa per i lavori.
Fino al 2021, gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti il condominio (in regola con il pagamento dei tributi) e che sosterranno le spese di riqualificazione energetica, potranno beneficiare di 2 fasce di detrazione più elevate:
» detrazione al 70% per interventi su parti comuni che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
» detrazione al 75% per interventi che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda e che apportino un miglioramento della prestazione sia estiva che invernale tale da raggiungere almeno la "qualità media" definita di cui al D.M. del 26 giugno 2015.
Il tetto massimo di spesa ammonta a 40.000 € per singola unità immobiliare.
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