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Decreto requisiti minimi

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Decreto requisiti minimi

Chiarimenti sul decreto requisiti minimi: quale ruolo per il serramentista?

Il decreto dei requisiti minimi del 26/06/2015 in vigore dal 01 ottobre 2015 ha ridefinito le regole del gioco e tracciato nuovi obiettivi che ci stanno accompagnando verso gli obiettivi europei 20 20 20.

Analizzando i principali cambiamenti e il ruolo del serramentista anche alla luce dei chiarimenti del ministro dello sviluppo economico di agosto 2016.

La norma in vigore dal 2015 si pone come obiettivo la regolamentazione delle attività edilizie su edifici pubblici e privati in ambito energetico. Per quel che concerne la parte involucro in generale e serramento in particolare, si delineano diverse casistiche di intervento:

  • nuova costruzione (rif. ALLEGATO A)
  • ristrutturazione importante di primo livello (rif. ALLEGATO A)
  • ristrutturazione importante di secondo livello (rif. ALLEGATO B)
  • riqualificazione energetica (rif. ALLEGATO B)

brochure facciata

si tratta di diversi livelli di intervento, riportati in ordine decrescente in termini di impegno e complessità, dal caso di una nuova costruzione fino alla semplice riqualificazione energetica che riguarda interventi locali eseguiti su una superficie inferiore al 25% della superficie dell’involucro. La mera sostituzione di serramenti ricade generalmente in quest’ultimo caso, ma non è da sottovalutare visto che spesso costituisce il primo passo verso una riqualificazione più globale dell’edificio ed è quindi importante partire col piede gusto.

Per questo, specifica la norma, per tutti i tipi e livelli di intervento è fatto obbligo di redazione relazione tecnica (ex relazione di conformità alla Legge 10/91). Quindi la domanda che ci facciamo: per sostituire i serramenti occorre chiamare un tecnico? Importanti chiarimenti provengono proprio dalle FAQ del ministero di agosto 2016, ma andiamo con ordine

La Trasmittanza Termica: nuovi limiti e nuovi confini per l’Uw

La trasmittanza termica (unità di misura W/m² K) misura la quantità di calore che nell'unità di tempo attraversa un elemento strutturale della superficie definita in presenza di una differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno. Essendo l’obiettivo del risparmio energetico quello di minimizzare la dispersione di calore, è necessario che gli elementi costituenti l’involucro edilizio abbiano un basso valore di trasmittanza termica, così da ridurre la quantità di calore disperso.

Se questo passaggio di calore avviene attraverso superfici eterogenee, la trasmittanza specifica di ciascun materiale, causerà il formarsi di vari ponti termici (passaggio più rapido di calore in una determinata sezione di materiale). Per finestre e porte-finestre, la trasmittanza termica del serramento rappresenta la media pesata tra la trasmittanza termica del telaio Uf e di quella della vetrata Ug, più un contributo aggiuntivo, la trasmittanza termica lineare Ψ, dovuta all’interazione fra i due componenti e alla presenza del distanziatore, applicato lungo il perimetro visibile della vetrata

brochure facciata

Particolare enfasi si pone oggi attorno al tema dei "nuovi" ponti termici rappresentati dal giunto di posa del serramento al muro, ma approfondiremo la questione in seguito parlando della UNI 11673-1 di recente pubblicazione. Per ora definiamo i limiti entro cui ci si deve muovere: per fare questo si veda la tabella 4 dell’allegato B al decreto in cui vengono riportati nuovi limiti e nuove scadenze

Colpisce immediatamente come i limiti in vigore dal 2015 siano abbordabili mentre il gioco si farà più duro a partire dal 2021 (che diventa 2019 per edifici pubblici). Lo sanno bene in regione Lombardia, che ha visto per le sue zone climatiche E ed F anticipare tale limite già dal febbraio di quest’anno, creando non poco scompiglio nel settore.
Nuovi limiti (e fin qui siamo abitati), ma anche nuovi confini, e questa è parzialmente una novità. La corretta posa ci costringe a "sconfinare" andando a curare il particolare di attacco del serramento al muro, ma la tabella in oggetto stabilisce un principio interessante: il serramento ed il suo eventuale cassonetto

sono da considerare insieme ai fini del rispetto del limite. Sul significato di insieme chiarisce il ministero dello sviluppo economico nella FAQ 2.53 specificando che cassonetto e serramento sono in realtà "separati in casa", tanto da dover/poter essere sostituiti separatamente e nel tipo di intervento e nel calcolo della trasmittanza. Come la mettiamo con quei sistemi che sono certificati in modo disgiunto ma creano nefaste interferenze se messi insieme? La normativa si ferma, non ci dimentichiamo di essere pur sempre serramentisti attenti al risultato!

Al lato opposto delle sostituzioni di serramenti abbiamo le nuove costruzioni. Qui paradossalmente il serramento è solo una pedina, meno limiti per il serramentista e attenzione spostata sul consumo dell’edificio di riferimento. Meno limiti però non vuol dire meno responsabilità anzi! All’involucro di un nuovo edificio si chiede un bilancio energetico nullo e la totale correzione di tutti i ponti termici… quindi gioco di squadra e non sono ammessi errori!

Chiusure oscuranti: benefici estivi o invernali?

Le chiusure oscuranti acquistano nuova dignità nel decreto requisiti minimi: in alcuni casi si arriva a prescriverne tassativamente l’uso per il rispetto dei limiti imposti. Ma il loro apporto è invernale o estivo?
Chiariamo subito appoggiandoci alle solite FAQ del ministero.
Primo chiarimento: il contributo invernale non conta! La FAQ 2.54 specifica che i limiti di calcolo per i serramenti sono quelli relativi alla marcatura CE degli stessi secondo norma EN 14351-1.

Concede per il calcolo l’uso del metodo dell’infisso campione ma non cita più la correzione che si era soliti fare per il 65% che consentiva il calcolo della trasmittanza invernale comprensiva del contributo delle chiusure oscuranti (solo per sostituzioni contestuali tra l’altro).

Si tratta in line generale di una semplificazione dei metodi di calcolo e di una unificazione delle procedure. Basta questo a ritenere che sia una buona novità.

Le chiusure oscuranti assumono quindi un netto ruolo estivo: la FAQ 2.34 semplifica ancora e specifica chiaramente il fattore Gtot come il fattore caratterizzante la chiusura oscurante. La porta è aperta alle novità, per cui non siamo obbligati all’uso delle stesse, salvo poi capire che questo aspetto non costituisce una deroga, ma passa la palla al componente finestrato, chiamato da solo al rispetto del limite di legge (limite piuttosto severo se si spera di assolverlo con un semplice vetro).

brochure facciata

Le recenti ondate di caldo d’altra parte ce lo stanno ricordando, il problema estivo è altrettanto grave dell’invernale nel capitolo consumi dell’edificio!

Anche questa è una semplificazione ed una unificazione, quindi applaudiamo alla novità; novità trasversale per giunta: se facciamo la detrazioni fiscali per schermature solari La classa di gtot è da dichiarare nell’ALLEGATO F. Avanti quindi con il calcolo e la promozione delle schermature solari contro il caldo torrido, sempre con un occhio aperto sui limiti del decreto:

Un Tecnico per ogni serramento sostituito?

Realizzato l’intervento ora si tratta di compilare la carta: chi assicura il rispetto dei limiti, chi sottoscrive la buona riuscita dell’intervento? Chi redige la relazione tecnica? Niente paura chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico!

Da tecnico ritengo la figura dello specialista un importante valore aggiunto in un intervento di ristrutturazione edilizia, un buon tecnico progetta sul lungo periodo, verifica e prescrive gli interventi

come un bravo medico le giuste medicine, accompagna l’edificio adottando correttivi e miglioramenti continui, assicurando il risultato al cliente. Se però siete stanchi dei soliti tecnici allora vi può aiutare il serramentista!

Da tempo molti serramentisti offrono assistenza alle pratiche del 65%, oggi il ministero nella FAQ 2.36 istituzionalizza il suo ruolo, la relazione del tecnico è sostituita niente meno che dalla marcatura CE, documento arcinoto e realizzato da tempo da tutti i serramentisti.

Nella DOP però è bene non dimenticare (precisa la FAQ):

  • la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti
  • la trasmittanza termica dei nuovi serramenti
  • la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura
  • il valore del fattore di trasmissione solare totale sempre nella nuova composizione.

Avanti tutta quindi con i super-serramentisti esperti e professionali, in grado di fornire l’intervento migliore al cliente chiavi in mano (pratiche edilizie comprese). Nuove opportunità e semplificazioni importanti da non lasciarsi scappare.
Il miglior supporto alle novità introdotte? Proporre nuovi prodotti come le nuove serie Low Lambda…

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